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Ritardo del treno? No al risarcimento del danno esistenziale
Nessun risarcimento del danno non patrimoniale per i disagi dei pendolari: scatta il risarcimento solo in caso di violazione di un diritto inviolabile, tutelato dalla Costituzione.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione, Terza Sezione, nella sentenza 8 febbraio 2019, n. 3720.
Nella vicenda in esame, un pendolare aveva convenuto una società di trasporti, dinanzi al Giudice di Pace, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa dei disservizi verificatisi durante i viaggi in treno.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che i fatti denunciati costituivano una violazione dei diritti fondamentali relativi al rispetto della personalità ed all’intangibilità della dignità dei cittadini, per cui ha riconosciuto e liquidato anche il danno non patrimoniale di tipo esistenziale di cui all’articolo 2059 cod. civ. Tale decisione, impugnata dalla convenuta, fu riformata dal giudice di secondo grado, secondo il quale, il pendolare non aveva provato il presupposto della gravità dell’offesa, necessario per ritenere risarcibile il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente qualificato.
Avverso tale sentenza, il pendolare ha proposto ricorso in Cassazione.
Esaminando il caso in oggetto, la Suprema Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento, precisando che vi sono diritti “palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza”.
Dunque, i disservizi ed i fastidi lamentati dal ricorrente non sono stati talmente gravi da determinare la lesione ad un diritto inviolabile, previsto dalla Costituzione, dunque l’insorgenza di un danno esistenziale. Pertanto, la Cassazione ha rigettato la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale.
Altro aspetto esaminato nella sentenza in commento, è l’onere probatorio: spetta al danneggiato fornire la prova sia del pregiudizio incidente nella sfera patrimoniale e non patrimoniale del contraente danneggiato, sia la sua entità. Nel caso in oggetto, non è stata raggiunta prova in quanto il ricorrente non ha dimostrato né la gravità dei disservizi subìti né l’esistenza della lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, limitandosi ad indicare genericamente i disagi patiti, senza provare l’effettivo danno di cui chiedeva ristoro. In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. (Altalex)Posted on
Riconciliazione tra ex coniugi
Riappacificazione dopo il matrimonio: quando scatta la riconciliazione dei coniugi e quali sono gli effetti se l’ex marito e l’ex moglie vanno a letto e fanno l’amore?
Ti sei separata dopo qualche anno di matrimonio. Di recente però il tuo ex marito è venuto a trovarti per sapere come stavi. Ti ha detto che gli manchi e vi siete baciati. Siete finiti a letto in pochi minuti. Lo stesso episodio si è verificato più volte nelle ultime settimane. Ora ti chiedi quali riflessi possa avere una situazione del genere sul procedimento di divorzio che avevate intenzione di avviare a breve. Lui sostiene che una rappacificazione – anche avvenuta tacitamente, tramite rapporti sessuali – comporta il venir meno della separazione e quindi anche la cessazione dell’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento. Ti senti molto confusa: se, infatti, da un lato il sentimento verso di lui è sempre forte, dall’altro lato vuoi comunque tutelare i tuoi diritti e non restare fregata una seconda volta. Insomma, che succede in caso di rapporti sessuali con l’ex dopo la separazione? Cos’è e come funziona la riconciliazione tra coniugi? La questione è oggetto di una apposita disciplina da parte del Codice civile, spesso spiegata e interpretata dalla Cassazione.
In questo articolo chiariremo appunto come revocare la separazione e ripristinare il matrimonio, come cancellare gli effetti della sentenza di separazione già intervenuta o rinunciare al giudizio in corso, quali sono gli effetti della rappacificazione tra coniugi e cosa questa comporta.
Vediamo dunque cosa prevede la legge e qual è l’indirizzo dei giudici a riguardo della cosiddetta «riconciliazione tra ex coniugi».
Cos’è la riconciliazione
Al divorzio si arriva sempre tramite un gradino intermedio: la separazione. Si tratta di due procedimenti distinti, anche se sostanzialmente identici nella forma. La separazione inizia a “rompere” alcuni doveri tra i coniugi, come quello di fedeltà e di coabitazione. Invece il divorzio interrompe definitivamente il matrimonio. Si può divorziare solo se sono trascorsi almeno 6 mesi dalla separazione (se avvenuta consensualmente) o 1 anno (se avvenuta giudizialmente). Questo periodo di mezzo serve come pausa di riflessione, per consentire ai coniugi di valutare tutte le conseguenze dell’addio. Ecco perché la separazione può sempre essere “revocata”, non invece il divorzio.
Ma come si cancellano gli effetti della separazione? Come si torna indietro? Con la riconciliazione. La riconciliazione consiste quindi nella cessazione dello stato di crisi matrimoniale, che può essere evidenziata o con un accordo espresso tra marito e moglie o con semplici comportamenti concludenti. In altri termini la coppia si può riconciliare anche ponendo delle attività incompatibili con la volontà di divorziare. Questi comportamenti sono costituiti, ad esempio, dal ripristino dei rapporti sessuali o dal ritorno alla convivenza sotto lo stesso tetto (se non dettata da ragioni di opportunità o di ospitalità come nel caso in cui uno dei due non abbia dove andare a dormire).
Quando avviene la riconciliazione?
La riconciliazione può intervenire in qualsiasi momento: sia durante la causa di separazione che dopo la pubblicazione della sentenza di separazione. Non può però intervenire dopo la sentenza di divorzio. Se questa è già stata emessa, l’unico modo per tornare indietro e risposarsi.
Se la riconciliazione avviene nel corso della causa di separazione, tale circostanza viene messa a verbale e il giudice ne dà atto. In alternativa, le parti possono evitare di presentarsi alla successiva udienza e il giudizio si estingue. La seconda soluzione è più economica: nel primo caso, infatti, viene emessa la sentenza che accerta la riconciliazione sulla quale è necessario versare l’imposta di registro; nel secondo caso, invece, la cancellazione della causa dal ruolo non implica alcun esborso economico.
La riconciliazione dopo la sentenza di separazione è automatica: non richiede cioè l’intervento del giudice. Quindi non c’è bisogno di andare in tribunale per far revocare la sentenza di separazione; la separazione cessa già con i rapporti sessuali tra i coniugi.
Come avviene la riconciliazione
Come detto la riconciliazione può avvenire in due modi:
- tacitamente, tenendo un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione;
- espressamente: dichiarando in un accordo scritto di volere riprendere la normale vita matrimoniale e ripristinarne tutti i doveri.
È comunque necessaria una dichiarazione scritta per poter attuare la pubblicità della riconciliazione. Difatti, per annullare la separazione e poter opporre la riconciliazione opponibile ai terzi è necessario prestare una dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato civile, presso il Comune dove fu celebrato il matrimonio o presso il Comune dove il matrimonio fu trascritto.
- L’ufficiale di Stato civile iscrive la dichiarazione negli archivi dello Stato civile e la annota a margine dell’atto di matrimonio.
- La dichiarazione espressa ha efficacia autonoma rispetto al comportamento delle parti. In altri termini, la riconciliazione avviene già con la ripresa dei rapporti tra coniugi mentre la dichiarazione all’ufficio del Comune è una semplice formalità.
- Quando si ha riconciliazione?
Affinché si possa parlare di riconciliazione non bastano pochi e sporadici rapporti sessuali tra gli ex coniugi, né la breve ripresa della convivenza .
Se i coniugi hanno avuto per poco la stessa residenza manca la prova che vi sia stata una vera e propria riconciliazione fra le parti, che si configura soltanto quando la coppia torna a vivere come marito e moglie. Non basta la ripresa della convivenza in via sperimentale né, ad esempio, che l’uomo dia alla moglie del denaro o che i due vivano nella casa del primo in camere da letto diverse: si tratta di circostanze che di per sé non dimostrano il ripristino della famiglia.
Ai fini della riconciliazione, perché lo stato di separazione possa ritenersi interrotto è necessario, secondo l’opinione prevalente, ricostituire l’unione coniugale e all’accordo deve conseguire il ripristino di fatto della vita familiare .
Per accertare l’avvenuta riconciliazione i coniugi devono avere tenuto un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. Si deve dare rilievo alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti dei coniugi, valutati nella loro effettiva capacità di dimostrare la loro disponibilità a riprendere la convivenza e a costituire una rinnovata comunione. Rilevano quindi i comportamenti oggettivi e non i dati psicologici, difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti.
Secondo la Cassazione, neanche la nascita di un nuovo figlio durante la separazione è sufficiente a far parlare di riconciliazione, potendo questa dipendere da un singolo e occasionale rapporto sessuale.
Non sono infine sufficienti comportamenti quali: visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure.
Quali effetti ha la riconciliazione?
La riconciliazione, facendo venir meno la separazione, determina anche la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento. Inoltre si azzera il termine per chiedere il divorzio. Significa che, se la coppia ha tentato di riconciliarsi e non c’è riuscita, i 6 mesi o l’anno necessario per chiedere il divorzio decorre non già dalla sentenza di separazione ma dall’ultimo momento in cui c’è stata la riconciliazione (quindi da quando i due hanno cessato di vivere di nuovo insieme).
La prova della riconciliazione
La riconciliazione viene utilizzata anche come arma per contrastare la richiesta di divorzio presentata dall’ex coniuge. Tuttavia spetta al coniuge che vuole provare la riconciliazione cercare di dimostrare che si sono verificati fatti quali l’aver ripreso la convivenza, l’avere ripreso i rapporti sessuali, lo svolgimento in comune di una vita sociale, frequentando parenti ed amici o trascorrendo le vacanze insieme (se ciò non avviene solo per il bene dei figli).
La Legge per tutti
Circolazione di veicoli stranieri nel territorio nazionale. Ne hai una? Ecco qualche consiglio.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella Circolare n. 33292 del 20/12/2018, ha introdotto il presente provvedimento: “art. 29 bis decreto legge 04/10/2018 n. 113, convertito in Legge 01/12/2018 n. 132, circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero”.
Ci si è concentrati in particolar modo sull’art. 93 C.d.S. comma 1-bis, il quale stabilisce che:” salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta (60) giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”.
I principi comunitari che legiferano i veicoli
Secondo i principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 45 TFUE e della libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE, da cui sono esclusi da tale divieto:
- veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato in altro Stato della Unione europea e Spazio Economico Europeo con una impresa che non ha sede in Italia;
- veicoli intestati ad un’impresa costituita in un altro Stato della Unione europea e Spazio Economico Europeo, che non ha la sede in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l’impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.
Sulla base di tali divieto, la normativa prevista all’art. 93 comma 1 quater, disciplina: “Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”, pertanto si possono individuare due “rimedi” alternativi:
- che il veicolo venga immatricolato in Italia, al fine di poter continuare a circolare sul territorio dello Stato;
- che il veicolo venga condotto oltre confine previo rilascio del foglio di via, come dettato dall’art. 99 del C.d.S.
La Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
L’ art. 132 C.d.S., “Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri”, con la conversione della Legge 132/18, al comma 1 è stato aggiunto questo periodo: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”
Inoltre, con la medesima modifica legislativa è stato inserito il nuovo comma 5 che così prevede: ”Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. “
Trascorso un anno dalla libera circolazione dei veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti non residenti, è prescritto anche il caso che il veicolo venga immatricolato in Italia, se ci sono le condizioni che l’intestatario acquisisca la residenza o stabilisca la propria sede nel nostro paese. In alternativa, come si legge nel novellato, che il veicolo venga condotto oltre il confine munito di foglio di via, già previsto dall’art. 99 C.d.S..
Il veicolo può essere trasportato oltre il confine assieme ad altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto, senza necessità di richiedere il foglio di via.
Determinazione del danno biologico per errato intervento chirurgico
Una donna a seguito dei danni riportati dopo essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica di osteosintesi aveva citato in giudizio l’azienda ospedaliera per vedersi riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo subito a causa della condotta colposa dei sanitari.
In particolare durante l’intervento chirurgico al quale la donna si era sottoposta per una frattura sovraintercondiloidea subita, si era verificata un’ischemia acuta all’arto inferiore operato causato da un’intrappolamento iatrogeno dell’arteria poplitea sovra-articolare. Tale complicanza aveva costretto i medici ad intervenire con un secondo intervento chirurgico di angioplastica effettuato nella medesima giornata.
Successivamente durante il decorso post operatorio la donna aveva subito una paralisi iatrogena evoluta in pseudoartrosi che l’aveva obbligata a sottoporsi ad un nuovo intervento, questa volta in una struttura sanitaria diversa.
Il giudice di primo grado, dopo aver interpellato la CTU, alla quale aveva chiesto di chiarire se l’intrappolamento dell’arteria poplitea potesse considerarsi una complicanza prevedibile ed evitabile alla luce della migliore scienza ed esperienza del momento e di indicare l’entità del danno differenziale riconducibile all’inesatto trattamento sanitario, aveva accolto la domanda attrice riconoscendo la responsabilità dell’azienda ospedaliera per i danni subiti dalla paziente, e condannando la stessa al risarcimento di euro € 37.651,60.
Seppur vittoriosa in primo grado, la donna aveva proposto appello contro la sentenza del Tribunale –per quanto qui di interesse- con un motivo di ricorso, lamentando la scorretta modalità liquidatoria del danno iatrogeno differenziale permanente, sostenendo che il giudice aveva erroneamente individuato il danno subito nella percentuale del 10%, avendo operato la differenza tra la percentuale di invalidità in cui lei versava a seguito dell’operazione e la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata a causa della frattura dopo l’operazione.
L’azienda sanitaria si costituiva in giudizio rigettando la responsabilità dei sanitari della sua struttura, sostenendo che il Giudice di primo grado aveva riconosciuto la loro responsabilità sulla base della perizia tecnica che non aveva considerato che l’intrappolamento dell’arteria polpitea sovracondiloidea costituiva una complicanza non prevedibile né evitabile di frattura con plurimi frammenti ossei, come nel caso di specie. E che, dunque, neanche una condotta prudente, diligente e perita poteva evitare.
Decisione della Corte d’Appello
I Giudici della Corte d’appello, esaminata la causa sottoposta alla loro cognizione, hanno, in continuità con i giudici di primo grado, riconosciuto la responsabilità dell’azienda sanitaria, accogliendo il ricorso promosso dalla paziente.
In particolare la Corte d’Appello, rigettando la richiesta avanzata dalla struttura ospedaliera, ha ricordato che nel caso in cui il danneggiato ha assolto all’onere probatorio di dimostrare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e l’azione o omissione dei sanitari, incombe su quest’ultimi dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.
Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno riscontrato che il nesso causale tra il ricovero in ospedale, l’intervento chirurgico e la patologia era stato dimostrato dalla paziente, non invece era stato dimostrato dall’azienda ospedaliera l’inesatto inadempimento a causa di un impedimento imprevedibile o evitabile dalla ordinaria diligenza.
Nell’accogliere le doglianze avanzate dalla paziente, la Corte d’Appello ha evidenziato come la corretta modalità liquidatoria del danno iatrogeno differenziale subito dalla paziente doveva fondarsi sul principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui per la liquidazione del danno subito da un paziente – già affetto da una situazione invalidante, per la quale si sia sottoposto ad intervento, da cui a causa della cattiva esecuzione, si determini un peggioramento dell’invalidità – deve considerarsi la percentuale di invalidità effettivamente risultante sottratta la percentuale di invalidità ineliminabile, sulla base del sistema tabellare milanese.
Nel caso di specie la paziente a seguito delle operazioni subite riportava un danno biologico nella misura del 24%, mentre la percentuale di invalidità dovuta all’evento di frattura da cui era dipesa la necessità del primo intervento, e che sarebbe rimasta anche nel caso di riuscita dell’intervento stesso, era del 14%. La paziente aveva dunque subito un incremento di invalidità pari al 10% ed un danno iatrogeno differenziale da ricomprendersi tra il 14% ed il 24%. Di conseguenza, secondo il sistema tabellare di liquidazione, l’ammontare del danno subito dalla paziente doveva essere stabilito operando la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dal sistema tabellare milanese per l’invalidità di cui era portatrice la paziente (24%= €103.921,00) e quello corrispondente all’invalidità ineliminabile e normalmente risultante dall’operazione chirurgica (14%= € 40.575,00), e dunque la liquidazione del danno doveva corrispondere a € 63.346,00. A questo importo la Corte d’appello riconosceva anche la personalizzazione del danno in misura del 20% in virtù della giovane età della paziente, condannando così l’azienda ospedaliera a versare un risarcimento del danno pari a € 75.015,20.
Esito del Ricorso:
accoglimento
Diritto.it
Legittimo licenziare il dipendente che naviga sui social network in orario di lavoro
La Cassazione ha confermato il licenziamento di una segretaria che accedeva si social network in orario di lavoro.
Il titolare di uno studio medico ha acquisito dalla cronologia del computer dello studio un esorbitante accesso a social network e altri siti internet non pertinenti alle mansioni che la segretaria avrebbe dovuto svolgere avendo in dotazione quel computer.
Già la Corte d’appello di Brescia aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato alla dipendente. La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza 3133/2019.
La segretaria aveva effettuato circa 6.000 accessi a internet in 18 mesi, la maggior parte dei quali su Facebook.
I giudici hanno ritenuto che tale comportamento non fosse connesso all’adempimento delle prestazioni lavorative, anzi ciò sarebbe stata la conferma di un grave inadempimento.
La segretaria aveva provato ad obiettare che non fosse stata lei ad effettuare tutti gli accessi ad internet, ma l’accesso a Facebook poteva essere effettuato solo con le credenziali personali, per cui la Corte d’appello è giunta alla conclusione che solo lei avrebbe potuto accedere.
La Cassazione ha respinto il ricorso della dipendente, la quale aveva sostenuto l’inutilizzabilità del report sulla cronologia del computer per violazione della privacy, sulla base di rilievi di ordine processuale. Infatti la lavoratrice non aveva proposto la questione nei precedenti gradi del giudizio.
La stessa aveva contestato i documenti relativi all’utilizzo di internet nell’orario di lavoro, ma senza riportare a sua difesa prove esaustive.
Sulla base di ciò la Cassazione ha confermato la validità del licenziamento disciplinare per abnorme utilizzo di internet e accesso al social network Facebook in orario di lavoro e per esigenze ad esso estranee.
Brocardi.it
Padri separati: 400 euro al mese
La Regione Lombardia dà 400 euro al mese di contributo ai padri separati.
Ed ora si vorrebbe allargare a tutta l’Italia questo fondo.
Con i 400 euro si potrebbe fare la differenza e ridare dignità a un padre per rivedere i suoi figli”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini che vuole introdurre una legge simile a livello nazionale.
Questi, avrebbe intenzione di erogare un assegno da 400 euro mensili ai padri separati ai quali, in effetti, la Regione Lombardia già corrisponde tale importo.
La Regione Lombardia dal 2014 ha introdotto un fondo di sostegno per i genitori separati dal quale attinge risorse per erogare l’assegno mensile da 400 euro o contributi per l’abbattimento del canone di locazione per quei genitori che già corrispondono un canone d’affitto.
Il fondo di sostegno per l’anno 2017 è stato finanziato con 12,3 milioni di euro e l’assegno mensile consiste nell’erogazione al genitore separato di un contributo per figlio fino a 2.400 euro per un periodo di 6 mesi.
In Lombardia, per ottenere l’assegno mensile da 400 euro occorre essere in stato di separazione legale da non più di tre anni o essere divorziati da non più di due anni, purché non siano decorsi più di 5 anni dalla data della sentenza di separazione o dall’omologazione degli accordi di separazione consensuale.
Possono ottenere il contributo i figli nati dall’unione dei coniugi dei quali uno richiede il beneficio, oppure adottati durante il matrimonio, minori o maggiorenni portatori di disabilità grave; madre o padre devono essere residenti in Regione Lombardia da almeno cinque anni continuativi al momento della domanda e dimostrare una situazione di disagio economico mediante attestazione Isee uguale od inferiore ad €15.000.
Vedremo cosa accadrà su scala nazionale.
A cura dell’Avv. Pietro SmeriglioPosted on
Assegno mantenimento: non basta il reddito del papà per giustificare l’aumento
La Cassazione interviene a dettare tutti i criteri di riferimento per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento da corrispondere ai figli dopo la separazione dei genitori
La Corte di cassazione, con la sentenza numero 25134/2018, ha fornito delle linee guida per la determinazione dell’assegno di mantenimento ai figli destinate a orientare le future decisioni dei giudici.
I redditi dei coniugi
Innanzitutto la Cassazione ha chiarito che l’articolo 148 del codice civile, nel far riferimento alle capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun coniuge per la determinazione dei rispettivi contributi al mantenimento dei figli, non detta un criterio automatico ma prevede una valutazione più completa rispetto al calcolo percentuale dei redditi della madre e del padre e più elastico.
In particolare, oltre ai redditi vanno valutate tutte le risorse economiche e le capacità di svolgere un’attività professionale e domestica, compiendo un’indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati.
Esigenze dei figli
Inoltre, per i giudici nella determinazione dell’assegno di mantenimento occorre considerare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, di cui all’articolo 147 c.c., non è riconducibile solo all’obbligazione alimentare, ma si estende anche agli aspetti abitativi, scolastici, sportivi e sanitari, all’assistenza morale e materiale e alla predisposizione di un’organizzazione domestica adeguata.
Da ciò discende che quando, in sede di separazione, deve essere determinato l’ammontare dell’assegno di mantenimento, occorre considerare:
- le esigenze del figlio
- il tenore di vita goduto da questo in costanza di matrimonio
- le risorse economiche dei genitori
- i tempi di permanenza presso ciascuno di essi
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da genitori.
Collocazione del minore
Infine, ribadito il principio della bigenitorialità, la Corte ha ritenuto che, nell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore, il suo preminente interesse a una crescita serena e armoniosa vada salvaguardato prevedendo la collocazione stabile presso il genitore con il quale ha prima vissuto prevalentemente e garantendo al genitore non collocatario ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé.
Tratto da: studiocataldi.itPosted on
REATO DI STALKING
Stalking anche per chi fa troppi regali (non graditi)
Anche i troppi regali indesiderati possono rilevare ai fini dello stalking. Lo ha affermato la Cassazione, nella recente sentenza n. 35790/2018, confermando la condanna per il reato ex art. 612-bis c.p. nei confronti di un uomo che, deluso dalla fine della relazione e non intenzionato a rassegnarsi, aveva tempestato la ex di telefonate, messaggi, appostamenti e regali non graditi.
Stalking per i troppi regali indesiderati
Inutili le lamentele dell’imputato secondo cui, le condotte, ispirate dallo scopo esclusivo di ricomporre la relazione, sarebbero avvenute in un ristretto ambito temporale.
Per gli Ermellini, infatti, ai fini della configurabilità del reato di stalking assume rilievo anche la concentrazione delle condotte, “apparendo conforme a massime di comune esperienza che reiterate molestie, anche in un contenuto lasso temporale, possano provocare una situazione psicologica di vulnerabilità che funge da determinatore di uno degli eventi del reato” (cfr., tra le altre, Cass. n. 17995/2017).
Il delitto di atti persecutori, ricordano quindi dal Palazzaccio, è configurabile “anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo ambito temporale, pur solo in un giorno, costituisca la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice” (cfr. Cass. n. 38306/2016).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente applicato tali principi considerata la serie ininterrotta delle condotte vessatorie dell’uomo, protrattesi per due settimane e caratterizzate da insistenti telefonate, messaggi e appostamenti, culminati in una violenta aggressione.
In siffatto contesto, hanno concluso i giudici dichiarando inammissibile il ricorso, “anche la profferta di doni indesiderati – ed in quanto tali declinati dalla destinataria – assume oggettiva portata molesta, configurandosi quale forma di imposizione ed implicita richiesta di ripristino dei rapporti”.
Anche regalare fiori può diventare stalking.
Del resto, sui regali non graditi e la configurabilità del reato di stalking, la Cassazione si era già espressa non molto tempo fa.
Secondo la quinta sezione penale (cfr. Cass. n. 18559/2016), infatti, nel caso di specie andava confermata la condanna ex art. 612-bis c.p. a carico di un uomo accusato di aver compiuto vari atti persecutori nei confronti di una donna, tra cui l’invio di mazzi di fiori non graditi.
Per piazza Cavour, “spesso la condotta molestatrice si risolve in una serie di contegni che, di per sé, non hanno alcuna valenza criminosa e che la assumono proprio per il fatto della loro maniacale ripetitività, assunta nei confronti di una persona che non gradisce, rendendola insopportabile”.
In tale ottica, si legge nella sentenza, anche “un invio di fiori può essere molesto, se chiaramente non gradito dalla destinataria”.
10/10/2018
Tratto da Diritto24Posted on
Fondo patrimoniale con figli minori: gli errori da evitare
Tra azione revocatoria e azione di simulazione la casa inserita nel fondo patrimoniale può essere facilmente pignorata.
Il fondo patrimoniale non tutela più come una volta, ma è sempre un ostacolo ulteriore che può disincentivare il creditore. È probabilmente questa la ragione per cui molte famiglie continuano a scegliere questa tutela per mettere al riparo gli immobili familiari dai rischi del futuro (leggi: debiti, fisco, ecc.). Il punto però è che il fondo crea un vincolo non solo per i creditori che – almeno in linea di principio – non possono pignorarlo, ma anche per i coniugi i quali, in presenza di figli minori, dovrebbero sempre chiedere il permesso al giudice tutelare prima di poter vendere l’immobile. Un limite del genere si può aggirare inserendo una clausola nell’atto costitutivo che lascia liberi i coniugi di revocare liberamente il fondo senza ricorrere al tribunale. Ma a quale prezzo? Un importante chiarimento è stato fornito dalla Cassazione in una recente sentenza [1]. Ecco dunque gli errori da evitare se vuoi costituire un fondo patrimoniale con figli minori.
Fondo patrimoniale: a cosa serve?
Come abbiamo già spiegato, in modo più approfondito, nella nostra guida dedicata al Fondo patrimoniale, questo strumento consente alle coppie sposate o alle coppie omosessuali che abbiano stipulato un’unione civile di vincolare uno o più immobili di proprietà di uno dei coniugi, di entrambi o addirittura di terzi, destinandone i frutti ai bisogni della famiglia. La conseguenza è che, ad esempio, gli affitti e tutti gli utili che dovessero derivare da tale bene saranno destinati a soddisfare i bisogni dei componenti del nucleo familiare (in verità nessuno controlla che ciò avvenga davvero, né sono previste sanzioni in caso contrario).
Nel fondo patrimoniale si possono inserire immobili, auto, moto, titoli di credito. La scelta non è definitiva o irrevocabile: è sempre possibile, infatti, in un momento successivo, inserire ulteriori beni o toglierne altri. Insomma, è uno strumento “elastico”.
Il fondo si costituisce con atto notarile ed ha effetti nei confronti dei terzi nel momento in cui viene annotato a margine dell’atto di matrimonio. Esso va poi trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Ma qual è l’utilità del fondo patrimoniale? Eccola: tutti i beni inseriti nel fondo patrimoniale non possono essere pignorati. Vuol dire che i creditori non possono toccarli. Ma questa regola è molto smussata e, come vedremo a breve, ha ormai una portata talmente ridotta da essere stata completamente svuotata di significato. Vediamo perché.
Il fondo patrimoniale serve davvero?
Abbiamo appena detto che il fondo patrimoniale impedisce il pignoramento dei beni in esso inseriti. Ma ci sono innanzitutto due eccezioni:
- il pignoramento è possibile per debiti successivi all’annotazionedel fondo che sono stati contratti per bisogni della famiglia: ad esempio le spese per l’istruzione dei figli, l’acquisto di una casa come residenza familiare, le spese di condominio (che, essendo strettamente collegata alla casa, sono anch’esse da considerarsi essenziali), ecc. Quindi, tanto per fare un esempio, se Mario compra una casa e la inserisce nel fondo patrimoniale, ma poi non paga le rate alla banca o le quote condominiali o una finanziaria contratta per acquistare un’auto che gli serve per andare a lavorare, il fondo patrimoniale è ugualmente attaccabile e pignorabile;
- per i debiti anterioriall’annotazione del fondo patrimoniale il creditore può sempre agire, entro cinque anni dall’annotazione del fondo patrimoniale, per farlo revocare e dichiarare inefficace. È la cosiddetta azione revocatoria che può essere esercitata tutte le volte in cui si dimostra che, a seguito della costituzione del fondo, il debitore si è spogliato dei suoi beni di maggior valore per fregare i creditori. Facciamo un altro esempio. Mario contrae un debito con una finanziaria di 50mila euro e, dopo 10 giorni, inserisce la sua unica casa nel fondo patrimoniale. Dopo un anno smette di pagare le rate e la finanziaria decide di far revocare il fondo per pignorare i beni in esso inseriti. Lo può fare innanzitutto perché è ancora nei termini (non sono decorsi cinque anni) e, in secondo luogo, perché Mario non ha altri beni da pignorare se non proprio la casa inserita nel fondo. Non importa che il fondo sia stato costituito quando questi era ancora in regola con i pagamenti: rileva la data di nascita del debito che, in questo caso, è anteriore al fondo.
Come poi abbiamo spiegato nell’articolo Abolito di fatto il fondo patrimoniale, ci sono altri due elementi che rendono questo strumento ormai obsoleto:
- con riferimento ai debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, una recente legge [2] ha stabilito che i beni inseriti nel fondo stesso possono essere pignorati anche senza la revocatoria se il pignoramento viene iscritto nei pubblici registri immobiliari entro un anno dalla sua costituzione. In pratica, questo significa che nel primo anno, il fondo è completamente “precario”, facilmente aggregabile;
- con riferimento invece ai debiti successivi alla costituzione, la giurisprudenza ha chiarito che rientrano tra quelli “contratti per le esigenze familiari” – e che quindi consentono il pignoramento della casa nel fondo – anche i debiti derivanti dall’attività commerciale o professionale dei coniugi, ivi compresi quelli di natura fiscale. E ciò perché il lavoro è sempre rivolto ai bisogni della famiglia. Risultato: gran parte delle obbligazioni che normalmente vengono contratte sono del tutto insensibili alla presenza del fondo e tale strumento si rivela inadeguato a proteggere i beni. Alla fine dei conti, non si può pignorare i beni del fondo solo per debiti di natura speculativa e voluttuaria.
Non è tutto. I creditori che riescono a dimostrare che il fondo patrimoniale è in realtà simulato, possono agire sempre per la sua revoca (con la cosiddetta azione di simulazione) senza il limite dei cinque anni previsto invece per l’azione revocatoria. Devono però dimostrare che, a fronte dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, l’intenzione effettiva delle parti era quella di non costituirlo affatto. Ma come si fa? Lo spiegheremo a brevissimo.
Fondo patrimoniale con figli minori
Abbiamo detto che il fondo patrimoniale può essere in qualsiasi momento revocato o modificato. Se però la coppia ha figli minori, tali atti devono ottenere prima l’autorizzazione del giudice tutelare. Così, ad esempio, se marito e moglie hanno deciso di costituire un fondo patrimoniale e poi lo vogliono revocare per vendere la casa, in presenza di bambini ancora piccoli devono prima comunicarlo al tribunale che dovrà fornire il nulla osta e verosimilmente vincolerà il ricavato dalla vendita ad altri bisogni familiari (ad esempio l’acquisto di un’altra casa o, in parte, un deposito per i figli). Questo limite però può essere aggirato inserendo, nell’atto notarile che costituisce il fondo, una esplicita clausola in cui i coniugi si danno reciprocamente atto della possibilità di svincolare gli immobili dal fondo senza dover prima chiedere l’autorizzazione al giudice. In questo modo possono agire in libertà. Ma qui sta il tranello. Secondo la sentenza della Cassazione che abbiamo citato in apertura, la clausola di un fondo patrimoniale con cui i coniugi, in presenza di figli minori, si riservano di alienare, ipotecare, dare in pegno o vincolare l’unico bene destinato ai bisogni della famiglia senza l’autorizzazione del tribunale può essere indice di simulazione assoluta. Il che significa che si sta dando ai creditori la “prova provata” che il fondo è stato istituito solo come apparenza, ma senza nessuna reale intenzione di farlo. È questa la prova che serve ai creditori per agire con l’azione di simulazione far dichiarare inesistente il fondo, senza il limite dei cinque anni previsto invece per l’azione revocatoria.
I giudici conoscono la metafora del «tengo famiglia» e mostrano un po’ di allergia a questa retorica. È quantomeno curioso che i coniugi si ricordino della famiglia a distanza di anni dal matrimonio e giusto quando la loro posizione debitoria è in sofferenza. Pertanto, in assenza di qualsivoglia programma destinatorio, il fondo patrimoniale, nella maggior parte dei casi, si dimostra una mera tecnica difensiva a buon mercato. Ecco perché leggi e tribunali lo ritengono così facilmente attaccabile: sia entro un anno dalla sua costituzione senza bisogno di cause; sia nei cinque anni con l’azione revocatoria; senza alcun termine con l’azione di simulazione e, infine, per i debiti successivi alla sua costituzione, tutte le volte in cui dette obbligazioni attengono a bisogni della famiglia inteso in senso molto lato (ivi compresi quelli da lavoro).
note
[1] Cass. ord. n. 4196/2018.
[2] Art. 2929 bis cod. civ. introd. dall’art. 12 DL 83/2015.
Tratto da LLpT 9/6/18Posted on
Se tua madre accetta la raccomandata al posto tuo è valida?
Multa inviata al vecchio indirizzo e accettata dal genitore del trasgressore: la notifica ha valore?
Se ti arriva una multa al vecchio indirizzo, là dove abitavi prima di trasferirti e dove ancora vivono i tuoi genitori, sarai certamente portato a dire che la notifica è nulla e la multa non va pagata. Istintivamente hai affermato una regola corretta, stabilita anche dal codice di procedura civile. La legge infatti dice che le notifiche sono valide solo se consegnate al destinatario diretto o a un suo familiare purché conviva con lui in modo stabile. Se tu non abiti più con i tuoi genitori, è quindi naturale che la raccomandata è stata affidata nelle mani sbagliate e non ha effetti. Ma le cose si complicano se tua madre dovesse frettolosamente dire al postino che tu vivi ancora con lei (forte del fatto che, alla prima occasione, ti consegnerà la busta). Il postino, in tal caso, non è tenuto a fare indagini sulle dichiarazioni di chi riceve l’atto e, una volta che le ha trasfuse nel proprio registro, si presume che esse siano vere e che quindi la raccomandata sia stata correttamente consegnata. Una bella grana per te che, a questo punto, dovrai sconfessare le dichiarazioni di un pubblico ufficiale. Come fare? Anche se si tratta di una multa, e quindi di un importo di poco conto, le conseguenze di una notifica di cui non hai mai avuto contezza possono essere salate se, nel frattempo, è arrivata una cartella esattoriale. Ecco perché è giusto che tu ti chieda: se mia madre accetta la raccomandata al posto mio è valida? La risposta è stata fornita dalla Cassazione con una recente ordinanza [1].
Il punto è questo: quando un pubblico ufficiale come un postino afferma un fatto, questa attestazione acquista una forza superiore a quella che può avere la dichiarazione di un privato. Si dice che fa “piena prova” ed è quindi munita di ciò che la legge chiama “fede pubblica”. Questo però non vuol dire che sia Vangelo e che non possa essere contestata. Ma per sconfessare la veridicità delle dichiarazioni del pubblico ufficiale non ti basta fare una semplice opposizione all’atto notificato – in questo caso il ricorso contro la multa al giudice di pace – ma occorre un autonomo e più complesso procedimento, chiamato «querela di falso». Nonostante il nome, la querela di falso non ha nulla a che vedere col penale. Si tratta di un procedimento civile in cui dovrai fornire tutte le prove possibili e immaginabili per sconfessare le affermazioni del postino. Solo in questo modo potrai far dichiarare nulla la notifica fatta in un indirizzo sbagliato.
Certo, se tua madre non avesse dichiarato di essere tua familiare convivente, tutto sarebbe stato più facile: sarebbe bastato infatti produrre le risultanze anagrafiche per dimostrare che la multa non ti è mai arrivata, né ci sarebbe stato bisogno della querela di falso. Non ci può essere infatti alcuna presunzione di convivenza solo perché la raccomandata viene consegnata al genitore se questi vive in una residenza diversa dalla tua. E allora, come la contravvenzione, anche la successiva cartella esattoriale è nulla e può essere impugnata nonostante tu non abbia contestato a suo tempo la multa (e come del resto avresti potuto farlo se mai ti è arrivata?).
Come infatti chiarisce la Cassazione, «in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, con conseguente nullità della notifica stessa». La nullità non è sanata neanche se il destinatario viene a sapere della notifica in altro modo e informalmente, mancando il presupposto della frequentazione giornaliera su cui si fonda la presunzione di consegna prevista nel caso del familiare convivente.
Ma la presunzione di convivenza scatta quando è il genitore – nel caso di specie, tua madre – a qualificarsi come familiare convivente. Allora in tal caso, come detto, devi procedere con la querela di falso fornendo le prove che non abiti più con tua madre. E sul punto, non puoi affidarti al solo certificato di residenza che ha solo un valore di indizio, ma non è una prova, visto che molti cittadini stabiliscono spesso una residenza di comodo in un luogo ove non hanno poi di fatto l’abituale dimora (anche se ciò è illegale). Sono necessarie altre dimostrazioni come ad esempio una prova testimoniale, il fatto che le bollette di un altro immobile sono intestate a tuo nome, che anche tua moglie e i tuoi figli risiedono nell’altro immobile o che paghi la spazzatura di un diverso Comune o che hai intestato un contratto di affitto per un altro appartamento.
Suggerimento finale: se ti trasferisci e vai via da casa dei tuoi genitori, chiedi ai tuoi genitori di non accettare mai raccomandate per conto tuo o, quantomeno, di non dire che vivi più là. Diversamente, fare opposizione alla cartella esattoriale – per sostenere di non aver mai ricevuto la notifica della multa – potrebbe diventare costoso quanto la multa stessa.
note
[1] Cass. ord. n. 14361/18 del 5.06.2018.
Tratto da LLpT 9/6/18